La definizione di “opera difficile” è un elemento cruciale per determinare il livello massimo di aiuti pubblici che un progetto audiovisivo può ricevere, in rapporto ai suoi costi complessivi di produzione. In generale, l’intervento pubblico non può superare il 50% del costo totale di un’opera audiovisiva. Tuttavia, esistono eccezioni specifiche che permettono di innalzare questa soglia.
Eccezioni al Limite di Aiuto
Per le coproduzioni tra più Stati membri dell’Unione Europea, il limite di aiuto può essere aumentato al 60%, come stabilito dall’articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, datato 17 giugno 2014.
Inoltre, per le opere realizzate in coproduzione con Paesi presenti nell’elenco del Comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE, il limite di aiuto può essere elevato fino al 100% dei costi complessivi di produzione, come previsto dall’articolo 54, comma 7, lettera b), dello stesso Regolamento. L’elenco dei Paesi DAC è stilato e aggiornato dall’OCSE e può essere consultato all’indirizzo ufficiale dell’organizzazione.
La Qualifica di “Opera Difficile”
Il limite di intensità dell’aiuto può arrivare al 100% del costo totale anche per quelle opere che rientrano nella categoria di “opera difficile”. Le opere che possono beneficiare di questa qualifica sono le seguenti:
- Documentari;
- Opere prime o seconde;
- Opere di giovani autori;
- Cortometraggi;
- Opere di animazione che, secondo gli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- Film selettivi, ovvero quelli che hanno ottenuto contributi selettivi previsti dall’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, dichiarati non in grado di attrarre risorse significative dal settore privato;
- Opere con un costo complessivo di produzione inferiore a 2.500.000 euro;
- Film con distribuzione limitata, ossia distribuiti in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20% del totale delle sale attive, dichiarati dagli esperti non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
Procedura per la Qualifica
La qualifica di “opera difficile” viene assegnata automaticamente se l’opera possiede almeno uno dei requisiti oggettivi/intrinseci sopra elencati (lettere a, b, c, d, g). Per le caratteristiche descritte ai punti e, f, h, è invece necessario il parere favorevole di una commissione di esperti.
Le informazioni necessarie per ottenere la qualifica devono essere fornite dal richiedente al momento della domanda di contributo, tramite la piattaforma DGCOL, nella sezione “Opera difficile” dell’anagrafica dell’opera. Se l’opera è qualificabile come “difficile”, il richiedente deve indicare gli elementi che giustificano tale classificazione. È inoltre responsabilità del richiedente aggiornare queste informazioni, inviando una “variazione” dell’opera qualora necessario.
Questa procedura, in vigore dal 2022, mira a garantire che le opere con maggiore difficoltà di accesso a risorse finanziarie private possano comunque essere realizzate grazie a un adeguato supporto pubblico.